17 Giu 2019

Diritto dell’unione europea

Le disposizioni di legge le quali stabiliscono che solo le perdite subite da una società membro di un gruppo fiscalmente integrato possano essere imputate sul risultato complessivo, sono incompatibili con la libertà di stabilimento nel caso in cui privino un gruppo francese di qualunque possibilità effettiva di detrarre dal proprio risultato integrato le perdite definitive di una filiale del gruppo con sede sul territorio dell’Unione europea rispondente alle altre esigenze di integrazione fiscale, mentre tale detrazione sarebbe stata possibile per una filiale francese.

Il rifiuto dell’amministrazione riguardo all’imputazione dei deficit di una filiale straniera in un paese dell’Unione europea da parte della società madre con sede in un altro paese membro della UE viola le clausole del trattato sul funzionamento della UE, dal momento che i deficit della filiale liquidati in via definitiva non sono più detraibili nel suo paese e la filiale avrebbe potuto far parte del gruppo integrato se la sede fosse stata nel paese della casa madre.

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