A gennaio 2019 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che una succursale immatricolata in uno Stato membro può detrarre, in tale Stato, l’IVA gravante sulle spese a uso misto sostenute esclusivamente per operazioni realizzate dalla sede madre straniera nonché sulle spese generali concorrenti alla realizzazione delle proprie operazioni e di quelle della sede madre straniera, applicando un pro-rata di detrazione le cui modalità di calcolo variano in base alle operazioni a cui sono destinate tali spese.
Trattandosi di spese a uso misto sostenute da una succursale per esigenze relative sia a operazioni assoggettate a imposta che per operazioni esenti da imposta realizzate dalla sede straniera, la Corte precisa che l’IVA può essere detratta esclusivamente mediante applicazione di un pro-rata di detrazione (coefficiente di tassazione forfettario in Francia) determinato ai sensi dell’articolo 173, 1-al. 2 della direttiva, «per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo».
Conviene quindi applicare tale pro-rata di detrazione il cui denominatore è rappresentato dal volume d’affari, al netto dell’IVA, afferente all’insieme di queste operazioni (a esclusione delle altre operazioni economiche effettuate dal soggetto passivo) e il cui numeratore è rappresentato dal volume d’affari, al netto dell’IVA, delle operazioni soggette a imposta effettuate dalla sede, le quali conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato membro di immatricolazione della succursale (ivi compreso quando questo diritto di detrazione risulta dall’esercizio di un’opzione per la tassazione).
Con questa sentenza, la Corte di giustizia introduce una quota di assegnazione nella determinazione dell’estensione del diritto alla detrazione dell’IVA gravante sulle spese a uso misto sostenute dalle succursali situate in uno Stato membro diverso da quello della sede madre. Questa soluzione, se da una parte ha il merito di tendere verso una maggiore neutralità dell’IVA, presenta anche lo svantaggio di obbligare i soggetti passivi a calcolare differenti pro-rata di detrazione in funzione dell’assegnazione di dette spese.
La determinazione dell’estensione dei diritti alla detrazione di queste succursali diventerà notevolmente più complessa, tanto più che si rende comunque necessaria, lo si ricorda, un’assegnazione preventiva delle spese riconducibili esclusivamente alle operazioni soggette a imposta o esenti da imposta della succursale, della sede madre e delle due entità.