20 Déc 2019

Ottimizzazione fiscale transfrontaliera: la direttiva europea è stata recepita

Ord. 2019-1068 del 21/10/2019

È stata pubblicata l’ordinanza che ha recepito nel diritto francese la direttiva con cui si impone la dichiarazione di determinati meccanismi tranfrontalieri. In tale occasione, sono state fornite alcune precisazioni e fissate le relative sanzioni in caso di mancata dichiarazione.

1. Applicabile in materia di imposte dirette, la direttiva recepita, n. 2018/822 del 25 maggio 2018, denominata «direttiva DAC 6 » mira, lo ricordiamo, a rafforzare la trasparenza e la lotta contro la frode e l’evasione fiscale prevedendo un obbligo, per gli intermediari (avvocati, commercialisti, enti creditizi…) o, a seconda dei casi, per i contribuenti, di dichiarare alle autorità fis¬cali i meccanismi transfontarieli a carattere potenzialmente aggressivo. Le dichiarazioni sottoscritte in tal modo saranno quindi oggetto di uno scambio automatico di informazioni fra Stati membri dell’Unione europea.

L’obbligo riguarda solo i meccanismi trasnfrontalieri fra due Stati membri o fra uno Stato membro e uno Stato terzo. Inoltre, tali meccanismi devono essere dichiarati solo se presentano almeno una caratteristica o particolarità, denominata “elemento distintivo” che evidenzia un rischio potenziale di evasione fiscale. Questi elementi distintivi, di cui all’allegato IV della direttiva, possono essere di natura generale o specifica (esempi: riduzione dell’imponibile fiscale, trasferimento di benefici o elusione degli scambi di informazioni).

Ai sensi della direttiva, queste disposizioni entreranno in vigore in base alle seguenti modalità:

  • I meccanismi transfronalieri. la cui prima fase è messa in atto fra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020, dovranno essere dichiarati al massimo entro il 31 agosto 2020;
  • dal 1° luglio 2020, la dichiarazione dovrà, salvo eccezioni, essere depositata entro 30 giorni dalla prima delle seguenti date: il giorno successivo a quello della messa a disposizione del meccanismo per la sua messa in atto, il giorno successivo a quello in cui il meccanismo è pronto a essere messo in atto, oppure il giorno della prima fase di messa in atto del meccanismo.

2. L’articolo 1° dell’ordinanza 2019-1068 del 21 ottobre 2019 (JO 22 testo n. 18) recepisce le disposizioni della direttiva nei nuovi articoli da 1649 AD a 1649 AH del CGI. L’articolo 1649 AD definisce il campo di applicazione dell’obbligo dichiarativo. L’articolo 1649 AE identifica le persone soggette a tale obbligo, ovvero gli intermediari o il contribuente in assenza di intermediari o qualora l’intermediario abbia la propria sede fuori dall’Unione europea o, in alcune condizioni in cui detto intermediario è tenuto a rispettare il segreto professionale. L’articolo 1649 AF stabilisce la regola di priorità territoriale quando un intermediario o un contribuente ha un obbligo dichiarativo in vari stati membri dell’Unione europea. L’articolo 1649 AG determina il fatto generatore dell’obbligo di dichiarazione, oltre ai termini per la sottoscrizione della dichiarazione. Infine, l’articolo 1649 AH codifica gli elementi distintivi che consentono di caratterizzare il meccanismo da dichiarare. L’articolo 1° dell’ordinanza stabilisce inoltre, mediante un nuovo articolo 1729 C ter del CGI, le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto di questo obbligo.
L’articolo 2 dell’ordinanza riprende le modalità di entrata in vigore fissate dalla direttiva.

3. Il recepimento è essenzialmente avvenuto con termini simili a quelli utilizzati dalla direttiva. L’elenco degli elementi distintivi di cui all’allegato IV della direttiva è interamente ripreso all’articolo 1649 AH del CGI. La definizione di detti elementi distintivi, talvolta imprecisa, non è esplicitata.

Sono tuttavia fornite alcune precisazioni, esposte di seguito, su vari punti.

La nozione di meccanismo transfrontaliero

4. Riprendendo in sostanza le disposizioni della direttiva, l’articolo 1649 AD, II del CGI definisce trasnfrontaliero qualsiasi meccanismo riguardante la Francia e un altro Stato, membro o meno dell’Unione europea, quando una o più delle seguenti condizioni è soddisfatta:

  • almeno uno dei partecipanti al meccanismo non è fiscalmente domiciliato o residente in Francia né vi ha la sede;
  • almeno uno dei partecipanti al meccanismo è fiscalmente domiciliato, residente o ha una sede in vari Stati o territori simultaneamente;
  • almeno uno dei partecipanti al meccanismo esercita un’attività in un altro Stato o territorio tramite un impianto stabile ubicato in detto Stato o territorio e il meccanismo costituisce, in toto o in parte, l’attività di detto impianto;
  • almeno uno dei partecipanti al meccanismo esercita un’attività in un altro Stato o territorio senza esservi fiscalmente domiciliato o residente, né disporre di un impianto stabile in detto Stato o territorio;
  • il meccanismo può avere conseguenze sullo scambio automatico di informazioni fra Stati o territori o sull’identificazione dei beneficiari effettivi.
  • l’articolo 1649 AD, II precisa che i meccanismi transfrontalieri possono essere in forma di accordo, operazione giuridica o piano, esecutivo o meno.

Gli intermediari interessati e i relativi obblighi

5. Con termini simili a quelli utilizzati nella direttiva, l’articolo 1649 AE, I-2o del CGI prevede l’obbligo, per l’intermediario partecipante alla messa in atto di un meccanismo transfrontaliero interessato, di sottoscrivere una dichiarazione se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

  • essere fiscalmente domiciliato, residente o avere la propria sede in Francia;
  • possedere un impianto stabile in Francia, tramite il quale vengono forniti i servizi relativi al meccanismo;
  • essere giuridicamente costituito in Francia o disciplinato dal diritto francese;
  • essere registrati in un ordine o in un’associazione professionale correlata a servizi giuridici, fiscali o di consulenza o beneficiare di un’autorizzazione a esercitare in Francia rilasciata da tale ordine e associazione professionale

Si precisa che gli impianti stabili ubicati fuori dalla Francia e posseduti da un intermediario fiscalmente domiciliato o residente in Francia, per i meccanismi correlati alla sua attività, non sono soggetti all’obbligo di dichiarazione.

6. In conformità alla direttiva, l’articolo 1649 AE, I-3o del CGI prevede che, in caso di più intermediairi partecipanti alla messa in atto di uno stesso meccanismo, l’obbligo di dichiarazione è imposto a ognuno di loro e stabilisce le condizioni in cui un intermediario potrà, in deroga a tale regola, essere dispensato dall’obbligo della dichiarazione.

L’esonero sarà applicabile, qualora detto intermediario dimostri con qualsivoglia mezzo:

  • che una dichiarazione contenente tutte le informazioni richieste è stata già sottoscritta da un altro intermediario in Francia o in un altro Stato membro dell’Unione europea,
  • oppure che è già stata sottoscritta una dichiarazione da un altro intermediario in Francia o in un altro stato membro dell’Unione europea, che gli altri intermediari o, in loro assenza, i contribuenti interessati dal meccanismo transfrontaliero hanno ricevuto una notifica dell’obbligo di dichiarazione e che lui stesso non ha ricevuto detta notifica.

7. L’articolo 1649 AE, I-4o del CGI stabilisce le condizioni in cui gli intermediari soggetti al segreto professionale (avvocati ad esempio) potranno essere dispensati dall’obbligo di fornire all’amministrazione fiscale informazioni su un meccanismo transfrontaliero.

Questo testo prevede quindi che l’intermediario soggetto all’obbligo del segreto professionale previsto e disciplinato dall’articolo 226¬13 del Codice penale potrà sottoscrivere la dichiarazione solo con l’accordo del o dei contribuenti interessati dal meccanismo transfrontaliero. In mancanza di tale accordo, l’intermediario dovrà notificare a tutti gli altri intermediari l’obbligo di dichiarazione a cui è soggetto. In assenza di altri intermediari, l’intermediario in questione dovrà notificare l’obbligo di dichiarazione al contribuente interessato dal meccanismo. Se necessario, dovrà inoltre trasmettere al contribuente le informazioni richieste in merito al proprio obbligo di dichiarazione. Tali notifiche saranno effettuate con qualsivoglia mezzo consenta di attribuire una data certa..

8. L’articolo 1649 AG, I-4o del CGI riprende le disposizioni della direttiva che prevede l’obbligo per gli intermediari di comunicare all’amministrazione fiscale ogni tre mesi un aggiornamento su determinate informazioni relative ai meccanismi concepiti, commercializzati, pronti a essere messi in atto o messi a disposizione a fini di messa in atto senza bisogno di essere adattati in modo rilevante («meccanismi commercializzabili»).
Precisa che le modalità di tale aggiornamento saranno stabilite con un decreto.

La forma e il contenuto della dichiarazione

9. L’articolo 1649 AD, I del CGI precisa che la dichiarazione dovrà essere sottoscritta in forma non cartacea.

10. L’elenco delle informazioni da riportare nelle dichiarazioni, stabilito dalla direttiva, non è ripreso dall’ordinanza di recepimento. L’articolo 1649 AD, IV del CGI prevede esclusivamente che le informazioni contenute nelle dichiarazioni siano precisate tramite decreto.

La dichiarazione complementare di utilizzo dei meccanismi

11. In conformità alla direttiva, l’articolo 1649 AG, II-2o del CGI prevede che ogni contribuente sarà tenuto a dichiarare ogni anno all’amministrazione, l’utilizzo da lui effettuato nell’anno precedente dei meccanismi transfrontalieri a lui correlati. Le modalità di questa dichiarazione saranno fissate da un decreto del ministro del Bilancio.

Le sanzioni

12. La direttiva demanda agli Stati membri il compito di determinare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali derivanti dal recepimento; si precisa che dette sanzioni devono essere «efficaci, proporzionate e dissuasive».

Applicando tali disposizioni, l’articolo 1°, II dell’ordinanza, codificato all’articolo 1729 C ter del CGI, prevede che il mancato rispetto dell’obbligo di dichiarazione o di notifica venga sanzionato con l’applicazione di una multa non superiore a 10000 €. Per la prima infrazione dell’anno civile in corso e dei tre anni precedenti, l’importo della sanzione non potrà superare 5000 €.

La sanzione si applicherà solo al mancato rispetto degli obblighi per il contribuente di dichiarare annualmente l’utilizzo del meccanismo nel corso dell’anno precedente. Infine, l’importo della sanzione applicata a uno stesso intermediario o a uno stesso contribuente interessato non potrà superare 100000 € per anno civile.

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